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Costruisci il tuo futuro
11/04/2013

Sicurezza fai da te?

Come imbattersi in sanzioni facendo la sicurezza della propria attività senza avvalersi di veri professionisti del settore.

Spesso i professionisti del settore della sicurezza nei luoghi di lavoro hanno assistito a vere e proprie prese di posizione da parte del proprio cliente, in quanto la logica, l'esperienza personale e numerosi altri fattori, possono avergli fatto credere che determinate misure di sicurezza indicate, risultino, a suo dire, assolutamente superflue ed esagerate.

A tale proposito, per rendere molto più semplice chiarire quale sia il giusto atteggiamento da adottare nei confronti della sicurezza, vogliamo utilizzare come esempio una sentenza, pubblicata dalla Cassazione Penale il 7 settembre 2011 (sentenza a numero 33294), 
riguardante la “Responsabilità del titolare di una ditta di autolavaggio per aver omesso di collocare idonei dispositivi antincendio nel piazzale all’aperto dove veniva effettuato il lavaggio dei mezzi”.

L’imprenditore, per giustificare l’omissione aveva fatto riferimento alle particolaricondizioni di quell’ambiente di lavoro, dove non erano, a sua detta, trattati materiali e/o oggetti a rischio di incendio, e che era dotato “di attrezzature quali pompe capaci di sprigionare con potenza abbondanti getti d’acqua e più in generale tali da creare una zona completamente umida e bagnata, nel caso contestato non si può configurare alcuna rappresentazione di un pericolo determinato, ovvero generico”.

Nonostante l’apparente ragionevolezza della giustificazione la Corte di Cassazione ha ribadito con forza che “se per l’esercizio di una certa attività come quella di cui è titolare il ricorrente, la legge prescrive l’adozione, per la pericolosità in sé dell’attività esercitata, di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell’azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l’attività, non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste.

Nello specifico caso poi, l’eventuale assenza di rischio incendio sul piazzale di autolavaggio è facilmente confutabile: è infatti possibile che nelle attività di lavaggio possa verificarsi una perdita di carburanti che anche se mischiati ad acqua mantengono un alto potere incendiario.

Soprattutto è fatto obbligo ribadire l’assoluta autorità conferita agli organi di controllo e riaffermare che “La scelta eventuale di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell’azienda ove viene svolta un’attività che richiede l’adozione delle misure antincendio, può essere rimessa solo all’organo tecnico deputato al controllo ed al rilascio delle relative autorizzazioni, ma non certo, alla parte interessata.”

Speriamo vivamente che quanti leggeranno questo nostro post, possano avere un valido supporto nel caso in futuro dovessero affrontare questo genere di decisioni per la propria attività, decidendo quindi di rivolgersi a validi professionisti del settore per non imbattersi in spiacevoli sorprese.

Rivolgiti con fiducia a chi ha fatto della sicurezza la propria professione come lo staff di Italia Estintori.

Tel. 02 440.08.85 - mail@italiaestintori.it



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