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06/03/2017

Verifica impianti di messa a terra: periodicità delle visite

Per le attività a maggior rischio d’incendio la periodicità delle verifiche è biennale mentre per le altre è da considerare quinquennale

Molti nostri clienti ci domandano spesso con quale periodicità si devono verificare gli impianti di messa a terra e quindi in questo post intendiamo rispondere una volta per tutte, fornendo le informazioni necessarie a chiarire qualsiasi dubbio.

L'Art.4 del  D.P.R 462/01 definisce la frequenza delle verifiche periodiche e i soggetti abilitati ad effettuare tali interventi di controllo:

Verifiche periodiche
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità e' biennale.

Soggetti abilitati
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

 
Secondo la nuova Norma CEI 64-8 VII edizione (2012), vengono definiti ambienti a maggior rischio d’incendio tutti quegli ambienti riportati nell’allegato ALLEGATO IX punto 9.3 del D.M 10/03/98 di seguito riportati: 

Elenco Ambienti a maggior rischio in caso di incendi

Ai fini della classificazione delle caratteristiche dell’impianto elettrico gli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio si suddividono in:
Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno.
  • Locali di pubblico spettacolo e di trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone per ogni compartimento antincendio;
  • Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto per ogni compartimento antincendio;
  • Scuole di ogni ordine, grado e tipo, accademie e simili;
  • Ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi;
  • Stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili;
  • Ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili;
  • Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m;
  • Edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato.
  • Edifici con strutture portanti combustibili.
  • Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito dei materiali infiammabili o combustibili
A nostro avviso queste informazioni dovrebbero fornire le risposte necessarie a chiarire i principali dubbi relativi ai controlli periodici per gli impianti di messa a terra, ma per qualsiasi altra necessità o per richiedere un preventivo gratuito, il nostro staff è a tua completa disposizione.


Tel. 02 440.08.85 - mail@italiaestintori.it



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