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01/10/2021

DECRETO 1° settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

FINALMENTE E' LEGGE!
Noi ci abbiamo sembre creduto e anche quando la legge non lo richiedeva, abbiamo sepmre scelto di sottoporre i nostri tecnici manutentori alla formazione volontaria svolta dagli organi competenti. Il tempo sembra averci dato ragione, anche perchè in un settore come quello della sicurezza e prevenzione incendi, non poteva essere altrimenti.

Con la Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 2021 infatti, viene finalmente sancito l'obbligo di qualificare il tecnico manutentore che svolge le attività di controllo sugli impianti e attrezzature antincendio.

Ecco cosa cita l'Articolo 4:

Art. 4.
Qualificazione dei tecnici manutentori
1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.


QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
1. Generalità
1. Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione.
 
2. Il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
 
3. A tal fine il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 con i contenuti minimi indicati nel punto 3.
 
4. Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti in accordo a quanto indicato nel punto 4.
 
5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4.
 
6. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento di cui al punto 4.
 
7. Il tecnico manutentore qualificato, nel corso della sua attività, deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
 
2. Docenti
1. I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente.
2. Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche: pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica.
3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
- 1. I percorsi di formazione del manutentore qualificato devono essere orientati all’acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività elencate nel seguente Prospetto 1.
 
Prospetto 1. Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato
1 Eseguire i controlli documentali;
2 Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti;
3 Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali;
4 Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell’esito dei controlli effettuati;
5 Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
6 Eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente;
7 Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile
dell’attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione;
8 Coordinare e controllare l’attività di manutenzione;
 
- 2. Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1.
- 3. I Prospetti 3.1 ÷ 3.13 riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro.
- 4. Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono essere aggiornati o definiti ulteriori contenuti minimi della formazione, riferiti anche ad impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio di tipo innovativo.

Entro il 31 agosto 2022, tutte le aziende del settore, che svolgono attività di manutenzione sugli impianti e attrezzature antincendio, dovranno qualificare i propri tecnici manutentori quindi, al fine di poter ottemperare a quanto richiesto dal Decreto del 1° settembre 2021, il Datore di Lavoro, dovrà richiedere al proprio fornitore le attestazioni relative alla formazione sostenuta dal tecnico che svolgerà tale attività presso la propria azienda.


Tel. 02 440.08.85 - mail@italiaestintori.it



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