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27/02/2014

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il D.Lgs.81/08 è considerato il "Testo Unico" per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e nel 2008 ha sostituito la Legge 626 e altre numerose leggi e norme in materia.

Una delle principali misure di prevenzione degli infortuni consiste nella conoscienza del rischio. Questa affermazione vale per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza e comporta la competenza sulle leggi che regolano le varie misure di prevenzione e protezione.

La normativa che regola l'igiene e la sicurezza sul lavoro è oggettivamente complessa anche in ragione della sua continua evoluzione. L'approccio che il legislatore sta seguendo in questa disciplina da almeno due decenni, prevede la partecipazione di più soggetti ad un sistema gestionale indirizzato alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Nel 2008 è stato pubblicato un provvedimento normativo molto importante per l'igiene e la sicurezza sul lavoro: il cosiddetto "Testo Unico". Si tratta del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato sul Supplemento ordinario (n. 108/L) della Gazzetta Ufficiale n. 101.

Il D.Lgs. 81/08 integrato e modificato dal 106/2009, costituisce quindi il Nuovo Testo Unico in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il testo è composto da 306 articoli e 51 allegati e abroga, totalmente o in parte, diverse norme che sono adesso ricomprese nel testo dell'attuale decreto.

Il campo di applicazione del Testo UNico comprende la quasi totalità dei settori di attività e delle tipologie di rischio; si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi.

Gli obblighi di prevenzione e protezione interessano con diverse modalità anche i cosiddetti "soggetti equiparati", riconducibili nelle seguenti categorie:
  • lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro;
  • lavoratori distaccati presso altro soggetto;
  • lavoratori delle PP.AA. che prestano servizio presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali;
  • lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
  • lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio;
  • lavoratori a domicilio e lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati;
  • lavoratori subordinati che effettuno una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico o telematico;
  • lavoratori autonomi;
  • componenti dell'impresa famiiare, coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo;
  • volontari che prestano attività tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, volontari che effettuano il servizio civile.
Il Testo unico attribuisce grande importanza ai compiti degli R.L.S. che saranno illustrati e approfonditi in modo specifico in uno dei nostri prossimi post.

Se rientrate in una delle categorie appena elencate e non sapere come procedere, contattate Italia Estintori, che con il suo staff saprà consigliarvi certamente la soluzione più adeguata alle vostre reali esigenze.


Tel. 02 440.08.85 - mail@italiaestintori.it



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